| Riportiamo a seguire il capitolo dello Statuto che riguarda le sedi periferiche:
CAPITOLO QUINTO: Sedi periferiche
ART. 27 - E’ consentita l’istituzione di Sedi periferiche in tutto il territorio nazionale quando gli Associati di una particolare area geografica raggiungono le 20 unità.
Le Sedi periferiche sono tenute a dotarsi dei seguenti organi interni: Assemblea locale dei soci, Presidente, Consiglio direttivo e Tesoriere. Esse sono altresì obbligate:
27.1 a garantire a chiunque la possibilità di adesione e di partecipazione alla vita interna nel rispetto delle norme statutarie;
27.2 a tenere un albo aggiornato dei soci;
27.3 a versare alla Sede centrale, con cadenza trimestrale, il 10% delle somme riscosse (quote associative – la cui misura deve essere stabilita a livello nazionale – e altre entrate quali donazioni, lasciti etc.);
27.4 a fronteggiare con i fondi residui (90%) gli impegni e le spese occorse per il mantenimento dell’attività locale;
27.5 ad aderire alle iniziative di “respiro nazionale” che sono decise dalla Sede centrale;
27.6 a partecipare con una rappresentanza al Consiglio direttivo della Sede centrale.
ART. 28 - Le Sedi periferiche possono intraprendere iniziative autonome, purché compatibili con gli scopi statutari, dandone preventiva comunicazione alla Sede centrale.
ART. 29 - Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall’Assemblea ordinaria locale entro il 30 gennaio di ogni anno e trasmessi subito dopo alla Sede centrale. ..." |